Bancodesio Lazio
martedì 22 maggio 2012 Ore: 15:38
 
 
Occasioni leasing

occasionileasing.jpg

 
     
 
 
RECLAMI Stampa

Per reclamo si intende ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.

Se il Cliente intende presentare un reclamo scritto all'Ufficio preposto presso la Capogruppo può:

  • inviarlo direttamente per posta ordinaria a:

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Rovagnati, 1
20832 – Desio (MB)

  • consegnarlo direttamente presso gli sportelli delle filiali ove il Cliente intrattiene rapporti;
  • inviarlo per posta elettronica a: reclami@bancodesio.it;
  • trasmetterlo a mezzo fax al seguente numero: +39.0362.488201;
  • compilando l'apposito form.

La Banca risponderà nei tempi più solleciti e comunque:

  • entro 30 giorni, se il reclamo è relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari (conti correnti, carte di credito e di pagamento, mutui, finanziamenti, etc.);
  • entro 90 giorni, se il reclamo è relativo a servizi di investimento.

Se il reclamo risulterà fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta preciserà – per quanto prevedibili – i tempi tecnici che risulteranno perciò necessari.

Nel caso ritenesse invece di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto precisando le ragioni della sua decisione.

In tal caso, o se non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti, o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice il Cliente potrà rivolgersi:

1) in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:

    • all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se il fatto contestato è successivo alla data dell'01.01.2007, nel limite di 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi;
    • al Conciliatore BancarioFinanziario, anche in assenza di preventivo reclamo.

2) in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:

    • all'Ombudsman-Giurì Bancario: entro due anni dal fatto contestato, nei limiti di 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi;
    • alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob, operativa dal 21 marzo 2011, per controversie in merito all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori;
    • al Conciliatore BancarioFinanziario, anche in assenza di preventivo reclamo.

In questa stessa sezione sono messi a disposizione della Clientela interessata la Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario, dell'Ombudsman-Giurì Bancario, del Conciliatore BancarioFinanziario e della Camera di Conciliazione ed Arbitrato Consob; tutti questi documenti potranno anche essere richiesti presso ogni Filiale del Banco.

Sempre in questa sezione saranno inseriti eventuali futuri aggiornamenti regolamentari; ulteriori informazioni sono disponibili:

 

 
 
     
Guide informative

pdfGuida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario

pdfGuida dell'Ombudsman

pdfGuida del Conciliatore Bancario Finanziario

pdfGuida Informativa - Camera di conciliazione e arbitrato

RENDICONTO SULL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RECLAMI

pdfRendiconto sull'attivita' di gestione dei reclami - Anno 2010

Filiali Gruppo Banco Desio
filialepiuvicina.jpg
Cerca>>
La rivista del Gruppo

La Banconota 69 Marzo 2012

Banco Desio
Banco Desio